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| La Privacy in azienda ...cosa prevede in sintesi |
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Il Codice Privacy entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ha confermato ed aggiornato la disciplina in materia di Sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici e telematici introdotta nel 1996. Diversi principi affermati dal nuovo Codice non sono nuovi per gli operatori. In particolare è stato confermato il principio ( evidenziato con maggiore chiarezza dalle nuove disposizioni ) secondo cui le "misure minime", di importanza tale da ridurre il legislatore a prevedere anche una sanzione penale, sono solo una parte degli accorgimenti obbligatori in materia di Sicurezza ( Art. 33 del Codice ). In materia, come già previsto dalla legge n° 675/1996, si distinguono due distinti obblighi:
IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA La redazione del DPS è una "misura minima", prevista dall'Allegato B. Si tratta di una misura non nuova, sebbene sia aumentato il numero dei soggetti che deve redigere il DPS e sia parzialmente diverso il suo necessario contenuto. Il DPS deve contenere, in particolare, l'analisi dei rischi che incombono sui dati personali e le tutele da adottare per prevenire la loro distribuzione, l'accesso abusivo e la dispersione ed è obbligatorio per chi raccoglie, utilizza e conserva dati sensibili o giudiziari.
RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO D'ESERCIZIO Le scelte in fondo sulle modalità di trattamento sotto il profilo della Sicurezza competono alle persone e agli organi legittimati ad adottare decisioni ed esprimere a vari livelli, in base al proprio ordinamento interno, la volontà della Società, ente o altro organismo titolare del trattamento ( art. 4, comma 1, lett. f del Codice ). In questo quadro, il Codice ha introdotto una nuova regola per rendere meglio edotti gli organi di vertice del titolare del trattamento e responsabilizzarli in materia di Sicurezza, attraverso l'obbligo di riferire nella relazione di accompagnamento a ciascun bilancio di esercizio circa l'avvenuta redazione o aggiornamento del DPS che sia obbligatorio come misura "minima" o che sia stato comunque adottato ( regola 26 Allegato B ). Anche questa menzione rappresenta una misura "minima" nuova, indicata tra quelle di "tutela e garanzia" ( regola 25 e 26 ).
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